Back to top

Svolgere lavori di pubblica utilità

Descrizione

Svolgere lavori di pubblica utilità

Il lavoro di pubblica utilità è un’attività non retribuita a favore della collettività, prevista dalla normativa vigente come pena sostitutiva al carcere o al pagamento di una multa (Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285, art. 186, com. 9 bis e art. 187, com. 8 bis).

L’attività deve essere svolta presso gli Enti che hanno sottoscritto convenzioni con il Ministero della giustizia o con i presidenti dei Tribunali delegati. È possibile svolgere le attività presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni o presso enti o organizzazioni di assistenza sociale e di volontariato.

Il lavoro di pubblica utilità deve essere svolto nell'ambito della provincia in cui risiede il condannato e comporta la prestazione di non più di sei ore di lavoro settimanale da svolgere con modalità e tempi che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute del condannato (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54).
La prestazione può durare più di sei ore se il cittadino lo chiede e il giudice acconsente. In ogni caso, la prestazione non può superare le otto ore giornaliere (Decreto legislativo 28/08/2000, n. 274, art. 54, com. 3 e 4).

Il giudice può verificare l’effettivo svolgimento dell’attività lavorativa.

In Comune di Longarone …

Gli Enti del territorio comunale attualmente convenzionati con il Tribunale di Belluno per lavori di pubblica utilità sono:

Per ulteriori informazioni e aggiornamenti sugli enti convenzionati, consulta il sito del Tribunale di Belluno.

Quanto sono chiare le informazioni su questa pagina?

Dove hai incontrato le maggiori difficoltà?
Quali sono stati gli aspetti che hai preferito?